Policy Assicurative

VIAGGI TOUR OPERATOR
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. 16258
Assistenza - Rimborso Spese Mediche - Assicurazione bagaglio

L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (1) richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa (2). Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Europ Assistance Italia SpA Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano [email protected]. Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.
(1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
(2) Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
(3) Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI
Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Contraente: la Società che svolge l'attività di Operatore Turistico, con sede legale e fiscale in Italia, Repubblica di San Marino, Stato città del Vaticano, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [email protected] - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la prestazione/garanzia assicurativa.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Viaggio: lo spostamento dell’Assicurato a scopo turistico. In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s’intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato. Solo per l’Assistenza al Veicolo non si applica la franchigia chilometrica.

Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.
Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura
Art.5. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso. La durata massima della copertura nel periodo di validità dell'Assicurazione è di 30 giorni consecutivi. Le prestazioni di Assistenza al Veicolo decorreranno dalle 48 ore antecedenti il momento del Check-in e scadranno all’atto del Check-in stesso, presso la struttura prenotata o la stazione di partenza. Successivamente decorrerà dalla data del Check-out, fino al rientro alla propria residenza e comunque entro le 48 ore. Le prestazioni di Assistenza ai familiari rimasti a casa decorreranno dalla data di inizio del viaggio/soggiorno dell’Assicurato e avranno vigore sino alla fine dello stesso.
Art.6. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.
Si dividono in tre gruppi:
A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino;
B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
C) tutti i Paesi del mondo. Le prestazioni della sola Assistenza non sono operanti nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Art.7. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE
Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie “Assicurazione Rimborso Spese Mediche”, “Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali”, potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l’importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art.8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art.9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI
Per l’Assistenza in Viaggio Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Per l’ Assistenza al Veicolo Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate con targa italiana ed in particolare:
- autovettura
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
- motociclo.
Per l’ Assistenza ai familiari rimasti a casa Familiare: si intendono familiari il fratello/sorella, figlio/figlia, coniuge o convivente more uxorio, genitore delle persone in viaggio.

Art.10. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL'ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

PRESTAZIONI ASSISTENZA IN VIAGGIO
1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisitedall’Assicurato.
2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell’evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.
4. RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico locale, del trasporto in Istituto di cura attrezzato sul posto o necessitasse del rientro alla sua residenza o in un Istituto di cura attrezzato nel luogo di residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli Assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo. Il rientro alla residenza è escluso per gli Assicurati non residenti in Europa che intraprendano un viaggio che abbia come destinazione un paese extra Europeo. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di rientro non utilizzato dall'Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00. In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza o all’aeroporto internazionale più vicino ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali e internazionali.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- Il trasporto della salma nei luoghi per EA inaccessibili con i normali mezzi di locomozione. Il trasporto potrà avvenire con veicoli atti allo scopo del trasporto funebre (ad es. carri funebri), nel rispetto delle norme vigenti;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la qualel'Assicurato è ricoverato.
5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO
Qualora, nell’ organizzazione della prestazione di “Rientro Sanitario”, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora, successivamente alla prestazione di “Rientro Sanitario”, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.
7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare
8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
11. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
12. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00. Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
14. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con
spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato. Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.
15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
16. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- tutti i costi derivanti dall’intervento del legale rimarranno a totale carico dell’Assicurato.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
17. INVIO DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

ASSISTENZA AL VEICOLO
18. SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
Non sono considerati sinistri la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento, che non comportino un guasto al veicolo.
19. DEPANNAGE
Se il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

ASSISTENZA AI FAMILIARI RIMASTI A CASA
20. CONSULENZA MEDICA
Qualora un Familiare dell'Assicurato rimasto a casa, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Il Familiare dell’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
21. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che il Familiare dell'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento del Familiare dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
Art.11. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
h. espianto e/o trapianto di organi;
i. abuso di alcolici o psicofarmaci;
j. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
k. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
l. tentato suicidio o suicidio;
m. sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
n. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
Art.12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art.13. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art.14. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.
Art.15. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto nella tabella in calce. Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.
Massimale
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come
rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato nella tabella in calce. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 50,00.
Nei massimali indicati sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato.
- le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 2.500,00 all’Estero.
Art.16. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia:
a. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
d. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
f. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
g. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
h. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
i. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
j. espianto e/o trapianto di organi;
k. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
l. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
m.guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
n. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
o. abuso di alcoolici o psicofarmaci:
p. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
q. tentato suicidio o suicidio.
Art.17. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche" e inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- le circostanze dell’accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.18. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.
Art.19. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
Art.20. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.
Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso personale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Art.21. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nella tabella in calce.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dalla Contraente;
- per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio.
La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza della somma così come previsto nella tabella in calce. Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.
Scoperto
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall’esterno;
- furto dell'intero veicolo, - furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
2. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza della somma massima di Euro 150,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
Art.22. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia “Bagaglio ed effetti personali”:
a. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
b. tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
c. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
d. i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
e. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
f. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
g. il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
h. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).
Sono esclusi dalla garanzia “Spese per ritardata consegna del bagaglio:
i. il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell’aeroporto della città di partenza all’inizio del viaggio;
j. tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
Le garanzie “Bagaglio ed effetti personali” e “Spese per ritardata consegna del bagaglio” non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:
k. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
m. dolo o colpa grave dell'Assicurato.
Art.23. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio" e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia della denuncia effettuata immediatamente presso l’Ufficio specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Per la garanzia “Spese per ritardata consegna del Bagaglio in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure, dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio" presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.24. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.28.65.32

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.